Art. 1

In vigore dal 20 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Taranto; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nel territorio del comune di Taranto la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 19 novembre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN - SALOMONE Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 3. - PALLA
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