Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Taranto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nel territorio del comune di Taranto la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addì 19 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN - SALOMONE
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 3. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-19;1106#art-1