Art. 2

In vigore dal 12 mag 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1953 EINAUDI PELLA - VANONI - MALVESTITI - BRESCIANI TURRONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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