Art. 2
2 / 2In vigore dal 12 mag 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI - MALVESTITI - BRESCIANI TURRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-18;1161#art-2