Art. 1

In vigore dal 27 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi: a) Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi e relativo Protocollo firmati a Stresa il 1 giugno 1951; b) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all'Aja il 18 luglio 1951.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-18;1099#art-1

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