Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
a) Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi e relativo Protocollo firmati a Stresa il 1 giugno 1951;
b) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione suddetta, firmato all'Aja il 18 luglio 1951.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-18;1099#art-1