Art. 2
In vigore dal 17 mar 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. IX dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - BRESCIANI TURRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 11. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-10;1111#art-2