Art. 1
In vigore dal 17 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena, ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 marzo 1953.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-10;1111#art-1