Art. 2
In vigore dal 6 apr 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 ottobre 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 7 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI - GAVA - MALVESTITI - BRESCIANI TURRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-07;1144#art-2