Art. 1
In vigore dal 6 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 28 ottobre 1952:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-07;1144#art-1