Art. 1

In vigore dal 6 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 28 ottobre 1952: a) Accordo commerciale; b) Protocollo di firma; c) Scambio di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-11-07;1144#art-1

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