Art. 3

In vigore dal 30 gen 1954
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 22 ottobre 1953 EINAUDI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 24. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;990#art-3

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