Art. 1

In vigore dal 30 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468; Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: . Nel corrente anno finanziario 1953-1954 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 1200 militari di truppa in congedo illimitato dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, categoria governo, appartenenti alle classi 1929 e 1930, nonché dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè soggetti ancora ad obblighi militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;990#art-1

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