Art. 1
In vigore dal 8 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482 che detta norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico.
L'allegato 5 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è sostituito dall'allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 16 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 74. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-16;928#art-1