Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 gen 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802; Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482 che detta norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo A; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico. L'allegato 5 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è sostituito dall'allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 16 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 74. - PALLA
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