Art. 2
In vigore dal 17 nov 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 agosto 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 1 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-02;832#art-2