Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 nov 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 agosto 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 1 - CARLOMAGNO
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