Art. 9

In vigore dal 4 set 1954
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; tecnologia e laboratorio tecnologico; disegno tecnico; scienze applicate; chimica; galvanostegia; storia dell'arte; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1279#art-9

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