Art. 2
In vigore dal 4 set 1954
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
fabbro meccanico;
2. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname ebanista;
3. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista;
4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
muratore cementista;
5. Scuola professionale di oreficeria, con sezione per:
orafo bigiotterie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1279#art-2