Art. 2

In vigore dal 4 set 1954
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: fabbro meccanico; 2. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: falegname ebanista; 3. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista; 4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: muratore cementista; 5. Scuola professionale di oreficeria, con sezione per: orafo bigiotterie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1279#art-2

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