Art. 1
In vigore dal 20 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942. n. 323, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529 e 10 febbraio 1953, n. 384;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 107 (già 92). - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto quello di "Istituto di chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 20. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;715#art-1