Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942. n. 323, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529 e 10 febbraio 1953, n. 384;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 107 (già 92). - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto quello di "Istituto di chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 20. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;715#art-1