Art. 2
In vigore dal 29 apr 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1953 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo commerciale suddetto.
Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-29;1159#art-2