Art. 1

In vigore dal 29 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma l'11 luglio 1953.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-29;1159#art-1

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