Art. 1
In vigore dal 29 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi allegati e scambi di Note, conclusi a Roma l'11 luglio 1953.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-29;1159#art-1