Art. 3
In vigore dal 14 ago 1953
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 17 giugno 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 65. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-17;539#art-3