Art. 2
In vigore dal 14 ago 1953
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in aggiunta a quelli indicati nella lettera b) della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-17;539#art-2