Art. 2
In vigore dal 17 ott 1953
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1952, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 45. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;704#art-2