Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 ott 1953
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1952, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 45. - PALLA
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