Art. 1
In vigore dal 1 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;
Ravvisata la necessità di modificare la tabella annessa alla detta legge 26 febbraio 1952, n. 67, integrando l'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 2ª e 3ª categoria con la indicazione di servizi particolarmente inerenti alla vita domestica degli istituti di prevenzione e di pena;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro;
Decreta:
La tabella A, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è integrata come appresso:
=====================================================================
| 1ª | 2ª | 3ª
| Categoria | Categoria | Categoria
|---------------|-------------|----------
Addetti a servizi domestici| | |
degli istituti di preven-| | |
zione e di pena...........| - | OP | AO
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 20. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;501#art-1