Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 1 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato; Ravvisata la necessità di modificare la tabella annessa alla detta legge 26 febbraio 1952, n. 67, integrando l'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili rispettivamente alla 2ª e 3ª categoria con la indicazione di servizi particolarmente inerenti alla vita domestica degli istituti di prevenzione e di pena; Sentito il Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: La tabella A, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è integrata come appresso: ===================================================================== | 1ª | 2ª | 3ª | Categoria | Categoria | Categoria |---------------|-------------|---------- Addetti a servizi domestici| | | degli istituti di preven-| | | zione e di pena...........| - | OP | AO Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 20. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;501#art-1