Art. 2
In vigore dal 5 lug 1953
Il punto a) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, è sostituito dal seguente:
a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:
del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000;
del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianità nel grado, nel limite di km. 1000.
I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 57. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-04;447#art-2