Art. 2

In vigore dal 5 lug 1953
Il punto a) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, è sostituito dal seguente: a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi: del grado 3° nel limite di km. 4000; del grado 4° nel limite di km. 3000; del grado 5° nel limite di km. 2000; del grado 6° nel limite di km. 1000; del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianità nel grado, nel limite di km. 1000. I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA Visto, il Guardasigilli ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 57. - PALLA
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