Art. 1
In vigore dal 5 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 dicembre 1911, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il Regolamento per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, citato nelle premesse, è modificato come appresso:
1) il punto a) della parte 2ª è sostituito dal seguente:
a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785: grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianità nei grado ed agli allievi ispettori, nonché agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;
2) l'ultimo comma del punto b) è sostituito dal seguente:
Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto a), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-04;447#art-1