Art. 1

In vigore dal 5 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 dicembre 1911, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato; Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il Regolamento per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, citato nelle premesse, è modificato come appresso: 1) il punto a) della parte 2ª è sostituito dal seguente: a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785: grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianità nei grado ed agli allievi ispettori, nonché agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse; 2) l'ultimo comma del punto b) è sostituito dal seguente: Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto a), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.
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