Art. 6
In vigore dal 11 set 1953
Il personale iscritto nei ruoli transitori di cui all'art.1 del presente decreto può con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, essere assegnato anche ad uffici od istituti periferici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;605#art-6