Art. 4
In vigore dal 11 set 1953
Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno statale;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di la classe, sorvegliante di 2ª classe sorvegliante di 3° classe corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella, categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturatai nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;605#art-4