Art. 2

In vigore dal 7 ago 1954
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Fabriano, con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario, è aggregata all'Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, istituito per effetto del precedente . Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1972.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1275#art-2

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