Art. 1
In vigore dal 7 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1935, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, già in atto, per ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano;
b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1275#art-1