Art. 1

In vigore dal 7 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1935, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, già in atto, per ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti: a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano; b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.
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