Art. 3

In vigore dal 4 ago 1954
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1953 EINAUDI SEGNI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 20. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1271#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo