Art. 1

In vigore dal 4 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici nautici già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1952: a) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti e capitani in Brindisi; b) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Riposto; c) la sezione "capitani" presso l'Istituto tecnico nautico statale di Procida, istituito con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno dei suddetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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