Art. 1

In vigore dal 13 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio presso il Registro Aeronautico italiano Tale facoltà potrà essere esercitata fino a non oltre il 30 giugno 1953 e s'intenderà decaduta anche prima della fine dell'esercizio 1952-1953 qualora intervengano frattanto mutamenti nel ruolo organico amministrativo dell'Amministrazione aeronautica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1953 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 126. - PALLA
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