Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio presso il Registro Aeronautico italiano Tale facoltà potrà essere esercitata fino a non oltre il 30 giugno 1953 e s'intenderà decaduta anche prima della fine dell'esercizio 1952-1953 qualora intervengano frattanto mutamenti nel ruolo organico amministrativo dell'Amministrazione aeronautica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1953
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 126. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-09;396#art-1