Art. 3
In vigore dal 19 ago 1953
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi è soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sarà a carico degli enti finanziatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 69. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;551#art-3