Art. 1
In vigore dal 19 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298;
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 15 novembre 1950, con le modifiche di cui alla convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 3 febbraio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Pisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;551#art-1