Art. 4

In vigore dal 1 mar 1953
Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le voci 125-c-3; 850-b-2, b-3; 1166-b e 1336-b-4, rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; b) il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy e mantenuto in vigore per effetto degli del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i "coltivatori a disco ed altri aratri" (voce ex 1079) rendendosi applicabile per le stesse merci il corrispondente dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-28;58#art-4

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