Art. 3

In vigore dal 1 mar 1953
Al dazio previsto nella tabella, di cui al succitato per le acciughe e sardelle pressate o in salamoia (voce 24-e) non è più da applicare la riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-28;58#art-3

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