Art. 2
In vigore dal 4 giu 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 121. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-12;410#art-2