Art. 1

In vigore dal 4 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Roma il 23 agosto 1952.
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