Art. 1
In vigore dal 6 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella, che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Riconosciuta la necessità di istituire altri due nuovi posti di notaio nel comune di Latina, distretto notarile di Roma, in considerazione del numero degli abitanti (36.000), della quantità degli affari e della estensione del territorio;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che è aumentato a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Latina, distretto notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 24. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;53#art-1