Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella, che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Riconosciuta la necessità di istituire altri due nuovi posti di notaio nel comune di Latina, distretto notarile di Roma, in considerazione del numero degli abitanti (36.000), della quantità degli affari e della estensione del territorio; Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che è aumentato a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Latina, distretto notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 24. - PALLA
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