Art. 1

In vigore dal 28 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 11 della legge 5 aprile 1950, n. 269, concernente la maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterranei e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951 nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
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