Art. 1
1 / 6In vigore dal 28 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 5 aprile 1950, n. 269, concernente la maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterranei e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per il periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951 nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;338#art-1