Art. 1

In vigore dal 5 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ai posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, è sostituito dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, è richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 18. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;239#art-1

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