Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ai posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, è sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, è richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 18. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;239#art-1